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Home DOCUMENTI Documenti in generale IL 'VADEMECUM' NAUTICO-BALNEARE
IL 'VADEMECUM' NAUTICO-BALNEARE
Scritto da Mario Biancucci   
Venerdì 15 Aprile 2011 12:36

La stagione della nautica sta per iniziare ed è ora di ripassare le regole per godersi la barca (o la spiaggia) in pace. Ecco allora un opuscolo, studiato per l'utenza nautico-balneare che fornisce le regole di comportamento da tenere in ogni occasione per il pieno godimento della vacanza nel più ampio quadro di una coscienza della responsabilità e della sicurezza della vita umana.

RISPETTARE IL MARE  E GLI ALTRI
Il mare è patrimonio dell'intera umanità. Ricordiamoci sempre di avere rispetto per l'ambiente e per l'uomo che lo vive. Dunque:
- Non lasciare sulla spiaggia o gettare in mare avanzi o altri rifiuti , compresi i mozziconi di sigarette;
- Non lavare  in mare utensili, biancheria e altri indumenti e, men che mai, animali domestici : i saponi, anche se biodegradabili, possono creare schiuma e, comunque fastidio per chi sta facendo il bagno;
- Il mare è amico, ma occorre avvicinarlo con prudenza perchè è mutevole e può diventare pericoloso.
CONSIGLI PER I BAGNANTI
 Evitare di fare il bagno se non sei in perfette condizioni psicofisiche.
Non forzare il tuo fisico anche se sei un buon nuotatore.
Dopo una lunga esposizione al sole, entra in acqua gradualmente, bagnando prima la nuca l'addome e il petto. Dopo un colpo di sole è pericoloso entrare in acqua.
Prima di fare il bagno, lascia trascorrere almeno tre ore dall'ultimo pasto
- Non entrare in acqua quando è esposta la bandiera rossa (ricorda che questo segnale indica una condizione di pericolo per i bagnanti).
- Se non sai nuotare, bagnati esclusivamente in acque molto basse ( attenti alle 'buche!') e magari  in compagnia di qualcuno che sappia nuotare.
Se non sei assistito da un mezzo nautico, evita di allontanarti oltre i gavitelli che delimitano la distanza di sicurezza dalla costa: la corrente può metterti in difficoltà.
- Non allontanarti dalla spiaggia oltre i 50 m. usando materassini o piccoli canotti gonfiabili: vento e correnti potrebbero spingerti al largo.
- Evita di tuffarti dagli scogli se non sei provetto tuffatore o se non conosci i fondali della zona.
- Osserva sempre le norme stabilite dalle ordinanze delle autorità locali (marittima per la circolazione dei mezzi nautici nella fascia costiera e comunale sull'uso delle spiagge);
- non recare disturbo alla quiete dei bagnanti (schiamazzi, giochi, radio a volume elevato);
- non portare animali sulla spiaggia (salvo che non sia diversamente stabilito nelle ordinanze);
- non portare tende, accendere fuochi, campeggiare sulla spiaggia;
- non occupare con ombrelloni, asciugamani o altra attrezzatura da spiaggia, la fascia dei 5 metri dalla battigia.
- Osserva le norme di sicurezza per la pesca e lo sci nautico, l'uso di natanti a vela e a motore.

CONSIGLI PER I SUBACQUEI SPORTIVI
Non immergerti se non in perfette condizioni psicofisiche.
Non immergerti se non sono passate almeno 4 ore dal pasto o due ore dopo uno spuntino.
Effettua il controllo medico specialistico periodico almeno una volta all'anno. Effettua un corso di immersione in apnea presso una scuola qualificata.
Non effettuare iperventilazione ma immergiti dopo una o due profonde ventilazioni.
Immergiti sempre collegato alla boa segnasub (bandiera rossa con striscia diagonale bianca).
Immergiti in equilibrio idrostatico leggermente positivo.
Non tirare mai l'apnea ed inizia subito la risalita al più tardi alla prima contrazione diaframmatica.
Fa passare almeno tre minuti tra un'apnea e l'altra per compensare il debito di ossigeno acquisito, aumentando l'intervallo con l'aumento del tempo complessivo dell'immersione.
Verifica continuamente la tua preparazione sulle principali nozioni di tecnica dell'immersione, di salvataggio e di rianimazione.
Immergiti sempre con almeno un'altra persona in modo da effettuare le apnee alternativamente cosicché il subacqueo in superficie possa controllare a vista il compagno in immersione.

CONSIGLI PER I DIPORTISTI
Prima di partire con la barca abituarsi a controllare:
Che ci sia carburante a sufficienza per l'andata ed il ritorno, tenendo presente che in mare gli imprevisti non mancano mai. Nel certificato d'uso del motore è riportato il "consumo orario"; una volta calcolato il carburante per la gita in mare è prudente aumentarne la quantità del 30%.
Le attrezzature di sicurezza e le dotazioni di bordo: ricorda che la sicurezza della navigazione inizia dalla banchina. Indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui si andrà a navigare è sempre prudente avere a bordo i remi, i razzi di segnalazione, un mezzo di esaurimento (sassola), i cavi di ormeggio, salvagente anulare (ciambella), cinture di salvataggio per ogni persona, candele di scorta, chiavi, ecc.
Lo stato della carica delle batterie se esistenti a bordo ed il funzionamento dell'eventuale Vhf.
Non trasportare mai un numero di persone superiore a quello per cui la barca è abilitata.
Distribuisci bene le persone e gli altri pesi a bordo.
Non partire con il motore acceso vicino alla spiaggia, e osserva le norme per la circolazione negli specchi acquei riservati ai bagnanti indicate nelle ordinanze delle autorità marittime locali.
Usa i remi e non il motore quando sei nella fascia dei 300 metri dalla spiaggia o in specchi acquei in cui vi sono bagnanti.
Chiedi agli esperti locali (i pescatori sono i migliori) se ci sono secche o scogli non segnalati che potrebbero compromettere la sicurezza della barca e delle persone a bordo;
Informa sempre i familiari, o amici o conoscenti, in merito alla navigazione che verrà effettuata indicando anche l'ora prevista per il rientro.
Ricorda che il telefonino a bordo non è vietato. Quando si naviga a distanza superiore alle sei miglia dalla costa è obbligatorio invece avere a bordo un apparato Vhf (fisso o portatile).
Nella fascia dei mille metri dalla costa la velocità non deve superare i 10 nodi

CLASSIFICAZIONE DELLE UNITA' DA DIPORTO
Le unità da diporto, in relazione alla lunghezza, si suddividono in: natanti, imbarcazioni e navi.
I natanti sono unità di lunghezza fino a 10,00 m. La distinzione delle unità da diporto, in relazione al mezzo di propulsione (a motore, a vela con m.a. e motovelieri), è stata soppressa.
Le imbarcazioni quelle unità lunghezza oltre i 10,00 m. e fino a 24,00 m. Quelle di maggiore lunghezza si definiscono navi da diporto.

ABILITAZIONE ALLA NAVIGAZIONE E DISTANZA DALLA COSTA
La licenza di navigazione è il documento di abilitazione alla navigazione delle imbarcazioni da diporto. Essa è rilasciata dall'ufficio di iscrizione, unitamente al certificato di sicurezza, all'atto della prima immatricolazione. Nel documento sono annotate la specie di navigazione autorizzata, il n° delle persone trasportabili, il proprietario e gli altri diritti reali di godimento e di garanzia (ipoteca, pignoramento, sospensione del documento ecc.) nonché l'attività di locazione e noleggio. Esso va rinnovato nei casi di cambio di ufficio di iscrizione, modifiche tecniche dello scafo, cambio del motore, del none o del tipo di navigazione
Le Imbarcazioni "senza marchio CE" sono abilitate alle seguenti specie di navigazione:
entro sei miglia dalla costa;
senza alcun limite.
Le Imbarcazioni con il Marchio CE sono abilitate alle seguenti specie di navigazione:
senza limite, se appartenenti alla categoria A;
con vento fino a forza 8 e onde di altezza significativa fino a 4 m. (mare agitato), se appartenenti alla categoria B;
con vento fino a forza 6 e onde di altezza significativa fino a 2 m. (mare molto mosso) se appartenenti alla categoria C;
per la navigazione nelle acque protette, con vento forza 4 e onde di altezza significativa fino a 0,3 m. per quelle appartenenti alla categoria D.
I Natanti con "Marchio CE", possono navigare a qualsiasi distanza dalla costa, nel rispetto delle condizioni meteo-marine stabilite per ciascuna categoria di unità, assegnata dal costruttore. Ma sulla questione della navigazione dei natanti in acque internazionali si legga la "Nota" sottostante. In relazione alla categoria di progettazione le unità CE si dividono in quattro categorie, distinte con le lettere A, B, C e D, e sono abilitate a navigare:
senza limite, se appartenenti alla categoria A;
con vento fino a forza 8 e onde di altezza significativa fino a 4 m. (mare agitato), se appartenenti alla categoria B;
con vento fino a forza 6 e onde di altezza significativa fino a 2 m. (mare molto mosso) se appartenenti alla categoria C;
per la navigazione nelle acque protette, con vento forza 4 e onde di altezza significativa fino a 0,3 m. per quelle appartenenti alla categoria D.
Rientra nella responsabilità del conduttore utilizzare il natante nei limiti della categoria di progettazione. Considerato che i requisiti di sicurezza di costruzione sono collegati alla categoria di progettazione è prudente accertarsi prima di partire delle condizioni meteo-marine, le previsioni nelle successive 12 ore nonché il tempo necessario per un rapido rientro in porto nei casi di emergenza o di improvviso cambiamento delle condizioni meteorologiche.
Nota: Anche i natanti CE sono autorizzati a navigare oltre le12 miglia dalla costa ma bisogna tener presente che le convenzioni internazionali, sottoscritte anche dall'Italia, vietano alle unità senza documenti di identificazione di navigare nell'alto mare. I natanti non essendo iscritti nei registri, sono sprovvisti della licenza di navigazione, documento che attribuisce la nazionalità all'unità, e determina uno stretto collegamento tra l'unità e lo Stato di bandiera.
Natanti senza "Marcatura CE"
I natanti da diporto non-CE- costruiti in conformità della legge 50\1971 (ad eccezione di quelli da spiaggia denominati iole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, ecc., disciplinati dalle ordinanze delle autorità marittime locali), possono navigare:
entro sei miglia dalla costa: se prototipi;
entro 12 miglia dalla costa: se costruiti in serie e abilitati alla navigazione senza alcun limite. Tali unità per navigare a distanza fino a 12 miglia devono essere munite del certificato di omologazione e della dichiarazione di conformità, da tenere a bordo nel corso della navigazione;
I singoli natanti per navigare a fino a 12 miglia devono essere riconosciuti idonei da un organismo notificato. Per ottenere la certificazione basta prendere contatti con un qualsiasi organismo tecnico (Rina, D.N.V-Modulo Uno, Istituto Giordano di Bellaria o Udicer-Nautest e) ai fini della visita del natante e del rilascio dell'attestazione di idoneità (non è previsto che il documento debba essere vistato dall'Autorità marittima).

CERTIFICATO DI SICUREZZA - VALIDITÀ'
Il certificato di sicurezza è rilasciato dall'ufficio marittimo (Capitanerie di Porto e Uffici Circondariali Marittimi) o della navigazione interna (Uffici provinciali ex MCTC.) all'atto della prima iscrizione nei registri, unitamente alla licenza di navigazione.
Per le unità CE di nuova costruzione il certificato di sicurezza ha una validità di 10 anni se appartenenti alle categorie di progettazione C e D e di 8 anni per quelle delle categorie A e B. Per le unità non-CE il certificato ha una validità di 10 anni se abilitate alla navigazione entro sei miglia e di 8 anni se abilitate senza alcun limite. In tutti i casi il certificato segue l'unità nella sua vita.
Le successive visite periodiche, sia per le unità con il marchio CE sia per quelle sprovviste, sono effettuate dopo 5 anni, salvo il caso di visite occasionali, per la conferma della validità del certificato di sicurezza che, secondo le previsioni del regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto, devono essere effettuate ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità (gravi avarie, cambio del motore, danni allo scafo, all'apparato motore, ecc.) ovvero quando la visita è disposta dall'Autorità marittima o della navigazione interna, con motivato provvedimento. Il proprietario ha l'obbligo di mantenere l'unità in buone condizioni d'uso e di manutenzione per quanto concerne lo scafo, il motore, l'impianto elettrico e quello antincendio, nonché di provvedere alla sostituzione dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza che presentino deterioramento o siano inefficienti.
Per effettuare la visita il diportista può rivolgersi a un organismo tecnico, di sua scelta, senza l'intervento dell'autorità marittima o della navigazione interna. Al termine della visita l'organismo rilascia l'attestazione di idoneità che va presentata all'ufficio marittimo o agli Uffici della navigazione interna del luogo in cui si trova l'unità, che provvede al rinnovo o alla convalida del certificato di sicurezza.

NAVIGAZIONE CON UN WINDSURF
Per navigare con un Windsurf è necessario:
indossare sempre la cintura di sicurezza;
usare gli appositi corridoi di lancio
rispettare, per la navigazione, i limiti stabiliti dalle ordinanze delle autorità marittime locali;
se sei inesperto o non conosci le varie andature, non navigare per troppo tempo con il vento in poppa o nella stessa direzione;
se non riesci a rientrare, sfila l'albero arrotolandovi intorno la vela, usa il boma come pagaia, remando sempre nella direzione della corrente, procedendo a zig-zag, fino ad uscire dalla zona, o se c'è vento di terra, fino alla spiaggia.

NAVIGAZIONE CON UN ACQUASCOOTER
Per condurre un acquascooter è necessario:
possedere la patente nautica, indipendentemente dalla potenza del motore;
indossare sempre e far indossare al passeggero una cintura di sicurezza;
indossare il casco, se previsto dalle ordinanze locali;
per la partenza e l'atterraggio usare i corridoi di lancio, procedendo a lento moto (velocità non oltre 3 nodi), tenendo sempre il tubo di scarico sotto al pelo dell'acqua;
navigare solo di giorno, dopo aver verificato le condizioni del mare e del tempo tenendo presente che per tali mezzi è prevista una distanza minima dalla costa (entro la quale non si può navigare) e massima (fino a un miglio, oltre la quale non si può andare) stabilita dalle ordinanze delle autorità marittime, che si consiglia sempre di consultare prima di prendere il mare.

REGOLE PER L'ESERCIZIO DELLO SCI NAUTICO
L'esercizio dello sci nautico è disciplinato dalle ordinanze delle Autorità marittima locali, che si consiglia di consultare prima di iniziare l'attività. Le norme generalmente stabiliscono che lo sci nautico è consentito nelle ore diurne e in condizioni meteo-marine (tempo e mare) buone e, nelle zone antistanti le spiagge, ad una distanza non inferiore ai 200 metri dalla linea batimetrica (profondità del mare) di m. 1,60 e oltre 100 m. dalle coste a picco sul mare.
Durante l'esercizio dello sci nautico devono essere osservate le seguenti regole e prescrizioni:
a) il conduttore deve essere sempre munito della patente nautica anche se la potenza del motore non lo richiede. A bordo, oltre al conduttore, deve esservi altra persona esperta del nuoto;
b) la distanza tra lo sciatore ed il natante che traina non deve essere inferiore a 12 m. (quindi il cavo di traino deve essere di lunghezza adeguata).
c) l'unità deve avere le dotazioni di sicurezza previste dal regolamento in relazione alla distanza dalla costa ove si svolge la navigazione, nonché di una cassetta medicinali di pronto soccorso. Inoltre deve essere munita di un sistema di aggancio e rimorchio e di un ampio specchio retrovisore convesso.

NUMERO DELLE PERSONE TRASPORTABILI
Imbarcazioni da diporto (CE e non CE): il numero delle persone trasportabili è indicato nella licenza di navigazione dell'unità.
Natanti con Marcatura CE: il numero delle persone è indicato nel "manuale del proprietario".
Natanti senza marcatura CE:
1. Per i prototipo - costruiti in singolo esemplare o di serie non omologata:
a) per una lunghezza fino a m. 3,50: 3 persone;
b) per una lunghezza da m. 3,51 a m. 4,50: 4 persone;
c) per una lunghezza da m. 4,51 a m. 6,00: 5 persone;
d) per una lunghezza da m. 6,00 a m. 7.50: 6 persone;
e) per lunghezze superiori a m. 7,50 7 persone.
2. Per le unità di tipo omologato, il numero delle persone trasportabili è indicato nel certificato di omologazione rilasciato dall'Ente tecnico che, unitamente alla dichiarazione di conformità, deve essere tenuto a bordo in originale o copia autenticata, quando il numero delle persone trasportate è superiore a quello stabilito dal regolamento.

DOCUMENTI DA TENERE A BORDO
I natanti devono avere a bordo i seguenti documenti:
a) certificato d'uso (il documento è stato soppresso ma quelli rilasciati sono validi) oppure la dichiarazione di potenza del motore;
b) polizza di assicurazione (obbligatoria per tutte le unità a motore, di qualsiasi potenza: il limite dei 3 Cv fiscali è stato soppresso;
c) certificato di omologazione e di conformità. Il documento serve a dimostrare che l'unità, qualora abilitata alla navigazione senza alcun limite, può navigare fino a 12 miglia alla costa;
d) la patente nautica, ove il motore installato a bordo sia di potenza superiore a 30 KW o 40.8 CV; negli altri casi è consigliabile avere a bordo un documento di riconoscimento.
Nota: per la navigazione tra i porti nazionali, i documenti possono essere tenuti a bordo in copia autenticata.
Le Imbarcazioni devono avere a boro:
a) licenza di navigazione (non va sottoposta ad alcun visto periodico);
b) certificato d'uso o la dichiarazione di potenza del motore (solo per le unità munite di motore fuoribordo);
c) polizza di assicurazione (sempre obbligatoria - il contrassegno non va più esposto ma tenuto tra i documenti di bordo);
d) certificato di sicurezza in corso di validità;
licenza di esercizio RTF (obbligatoria per tutte le unità che hanno un apparecchio radiotelefonico a bordo e comunque quando si naviga a distanza superiore alle 6 miglia dalla costa). Il documento non ha scadenza.
e) copia del contratto con la concessionaria (exTelecom o Telemar) se il Vhf è utilizzato per la corrispondenza pubblica ovvero la dichiarazione di assunzione di responsabilità, se l'apparato è utilizzato nei soli casi di soccorso.
f) Certificato limitato Rtf ( si consegue senza esame) - non ha scadenza;
Nota) durante la navigazione tra i porti nazionali, i documenti possono essere tenuti a bordo in copia autenticata.

PESCA SPORTIVA
Pesca subacquea sportiva
La pesca subacquea sportiva è consentita:
a) a distanza superiore a m. 500 dalle spiagge frequentate dai bagnanti;
b) a distanza superiore a m. 100 dalle reti da posta dei pescatori professionisti;
c) dal sorgere al tramonto del sole;
d) senza l'uso di apparecchi ausiliari di respirazione.
Note:
a) è consentito trasportare su un mezzo nautico fucili per la pesca subacquea e apparecchi di respirazione dotati di bombola della capacità massima di 10 litri (una per ogni mezzo nautico) fermo restando il divieto di utilizzo di tali apparecchi per la pesca subacquea;
b) durante la pesca, il pescatore subacqueo deve essere sempre seguito da un mezzo nautico con una persona pronta ad intervenire in caso di emergenza.
Obblighi e prescrizioni per l'esercizio della pesca subacquea:
a) è vietato attraversare le zone frequentate dai bagnanti con un'arma subacquea carica;
b) è fatto obbligo al subacqueo di segnalarsi con un galleggiante provvisto di una bandiera rossa con una striscia diagonale bianca visibile a 300 metri. Se il subacqueo è accompagnato da un mezzo nautico (il mezzo non è obbligatorio) è lì che va issata la bandiera;
c) il subacqueo deve operare entro un raggio di 50 m. dal mezzo nautico con la bandiera;
d) l'età minima per praticare la pesca con fucile subacqueo è di 16 anni;
e) Al pescatore sportivo subacqueo è vietata la raccolta del corallo, dei molluschi e dei crostacei.
Pesca sportiva - Sono consentiti i seguenti attrezzi:
a) coppo,
b) bilancia (di lato non superiore a m. 6);
c) giacchio o rezzaglio o sparviero di perimetro non superiore a 16 m;
d) lenze fisse quali canne (max 5 per ogni pescatore) a non più di 3 ami, lenze morte, bolentini, correntine a non più di 6 ami, lenze per cefalopodi;
e) lenze a traino di superficie e di fondo, filaccioni;
f) nattelli per la pesca in superficie, fucile subacqueo, fiocina a mano, canna per cefalopodi;
g) parangali fissi o derivanti (coffe) per un massimo di 200 ami calati da ciascuna unità da diporto, qualunque sia il numero delle persone a bordo;
h) nasse, massimo due, calate da ciascuna unità da diporto, qualunque sia il numero delle persone a bordo;
i) rastrelli da usarsi a piedi.
Altre norme riguardanti la pesca sportiva sono:
a) è' vietata la pesca con fonti luminose. Per la pesca con la fiocina è consentito l'uso di una lampada (non sono previsti limiti di luminosità);
b) il pescatore sportivo può pescare pesci e molluschi (cefalopodi, seppie, polpi e calamari) e crostacei in quantità massima di kg. 5 giornalieri, salvo il caso di pesce singolo di peso superiore; la vendita dei prodotti ittici pescati è vietata. Non può essere catturata giornalmente più di una cernia.
c) la pesca del riccio di mare è consentita in apnea solo manualmente fino a 50 esemplari al giorno.
d) la pesca del riccio è vietata nei mesi di maggio e giugno.
e) la pesca dell'aragosta (e dell'astice) è vietata nel periodo 1° gennaio al 30 aprile.
f) la pesca del riccio di mare è consentita in apnea solo manualmente fino a 50 esemplari al giorno.
Le violazioni alle norme sulla pesca comportano pesanti sanzioni.
Rilevazione statistica della pesca sportiva - Adempimenti
Con decreto 6 dicembre 2010 del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali che entrerà in vigore il 1° maggio 2011, è stato disposta la rilevazione della consistenza della pesca sportiva e ricreativa in mare. A tale scopo chiunque effettua la pesca in mare a scopo sportivo o ricreativo deve comunicare l'attività al Ministero – Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura. La comunicazione va fatta per iscritto, ogni tre anni, utilizzando il modello allegato alla G.U n. 24\2011, nel quale devono essere indicate le complete generalità del pescatore sportivo, il tipo di pesca esercitata (da terra, da unità da diporto, subacquea), l'attrezzatura utilizzata per la pesca sportiva, il mezzo nautico impiegato (privato, noleggio, charter), l'appartenenza – o meno - ad un'associazione sportiva e l'area regionale in cui avviene la pesca. Il modello può essere inviato direttamente dall'interessato ovvero, tramite le associazioni di settore, o l'autorità marittima locale che rilascio un apposito attestato. Successivamente all'entrata in vigore del provvedimento (1° maggio 2011) il pescatore sportivo, a richiesta degli organi di vigilanza in mare, dovrà esibire l'attestazione dell'avvenuto invio della comunicazione. La mancata presentazione comporta la sospensione dell'attività di pesca con l'obbligo di inviare entro 10 giorni dalla data dell'accertamento la prescritta comunicazione ovvero presentare all'organo di polizia che ha effettuato il controllo, l'informativa già effettuata, che al momento non era tenuta a bordo. E' bene non sottovalutare la comunicazione dell'attività di pesca sportiva alla competente Direzione Generale, poiché nei casi di mancato invio si applicano le pesanti sanzioni previste dalla normativa sulla pesca sportiva
.
DOTAZIONI DI SICUREZZA E MEZZI DI SALVATAGGIO
Il regolamento di sicurezza stabilisce le dotazioni e i mezzi di salvataggio minime da tenere a bordo delle unità da diporto, con o senza marchio CE. Rientra nella responsabilità del conduttore dotare l'unità degli ulteriori mezzi e attrezzature di sicurezza non espressamente obbligatorie, ma ritenute necessarie ai fini della sicurezza della navigazione (come: remi, pagaia, gaffa, ancora, cavi, scandaglio, sassola, ecc.). Per il soccorso chiama il numero blu 1530 delle Capitanerie di Porto, sempre attivo.
Le dotazioni di sicurezza obbligatorie per i natanti nelle varie ipotesi di navigazione (fino a 12 miglia dalla costa), sono le seguenti e ricorda che la sicurezza inizia dalla banchina.
Navigazione nei fiumi, torrenti e corsi d'acqua:
1. cinture di salvataggio (una per ogni persona a bordo);
2. un salvagente anulare con cima.
Navigazione entro 300 metri dalla costa:
Per questa fascia di navigazione non sono previsti mezzi di salvataggio o dotazioni di sicurezza.
Entro un miglio dalla costa (un miglio corrisponde a 1852 m):
1. cinture di salvataggio (una per ogni persona a bordo)
2. un salvagente anulare con cima;
Ulteriori dotazioni di sicurezza obbligatorie per le unità senza Marcatura CE (quelle con il marchio CE, nel rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza stabiliti dalla Direttiva 94\25\CE, sono già provviste)
3. pompa o altro attrezzo di esaurimento;
4. mezzi antincendio – estintori
Nota: I natanti devono avere a bordo solo un estintore, indipendentemente dalla potenza del motore;

Navigazione entro tre miglia dalla costa:
1. cinture di salvataggio (una per ogni persona a bordo);
2. salvagente anulare con cima;
3. una boetta fumogena;
4. due fuochi a mano a luce rossa;
Nota: la boetta fumogena e i fuochi a mano hanno una validità di 4 anni decorrenti dalla data di fabbricazione(i segnali scaduti vanno restituiti al rivenditore)..
5. fanali regolamentari.
Nota: per la navigazione diurna fino a 12 miglia, i fanali possono essere sostituiti da una torcia di sicurezza a luce bianca;
6. apparecchi di segnalazione sonora (fischietto);
7. Le unità a vela devono avere a bordo un segnale conico che va mostrato (con il vertice in basso) quando
procedono contemporaneamente a vela e a motore;
Ulteriori dotazioni di sicurezza obbligatorie solo per le unità senza Marcatura CE (quelle CE sono già provviste)
8. pompa o altro attrezzo di esaurimento;
9. mezzi antincendio – estintori (I natanti devono avere a bordo solo un estintore, indipendentemente dalla potenza del motore);

Navigazione entro sei miglia dalla costa:
1. le dotazione di sicurezza previste per la navigazione entro 3 miglia dalla costa, nonché:
2. una boetta luminosa;
3. due boette fumogene (anziché una);
4. due razzi a paracadute a luce rossa;
Navigazione entro 12 miglia dalla costa:
1. le dotazioni di sicurezza previste per la navigazione entro 3 miglia dalla costa, nonché:
2. zattera di salvataggio (per tutte le persone a bordo);
3. una boetta luminosa;
4. due boette fumogene
5. bussola (per i natanti le tabelle di deviazione non sono obbligatorie);
6. due razzi a paracadute a luce rossa;
7. apparato Vhf.
Requisiti dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza
I mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza da tenere a bordo delle unità da diporto, devono rispondere ai requisiti previsti dalle seguenti disposizioni:
a) zattera di salvataggio conformi al D.M. 12.8.2002 n. 219
a) zattera di salvataggio entro 12 miglia dalla costa conformi al Decreto 2 marzo 2009 del Comando Generale delle Capitanerie di Porto;.
b) salvagente anulare o a ferro di cavallo: conforme al D.M. 29.9.1999 n. 385;
c) cinture di salvataggio: conformi alla circolare n. 80 dell'11.11.2009 del Comando Generale delle Capitanerie di Porto;
d) segnali di soccorso conformi al D.M. 29.9.1999 n.387;
e) bussole magnetiche: conformi al D.M. 29.9.1999 n. 388.
f)segnali di soccorso conformi al D.M. 29.9.21999 n. 387
g) bussole magnetiche conformi al D.M. 29.9.1999 n. 388:
Per prontezza si riporta di seguito la tabella delle dotazioni di sicurezza per unità da diporto nelle varie ipotesi di navigazione.

MEZZI DI SALVATAGGIO E DOTAZIONI DI SICUREZZA MINIME DA TENERE A BORDO DELLE IMBARCAZIONI E NATANTI DIPORTO IN RELAZIONE ALLA DI STANZA DALLA COSTA O DALLA RIVA
(la "x" indica l'obbligatorietà - il numero tra parentesi indica le quantità)

A) Dotazioni di sicurezza per le unità da diporto (con o senza marcatura CE)
Senza alcun
limite Entro 50 miglia Entro 12
miglia Entro 6
miglia Entro 3
miglia Entro 1
miglia Entro 300
metri Nei fiumi , torrenti
e corsi d'acqua
zattera di salvataggio
(per tutte le persone a bordo) x x
Zattera di salvataggio entro le 12 miglia x
cinture di salvataggio
(una per ogni persona a bordo) x x x x x x x
salvagente anulare con cima x (1) x (1) x (1) x (1) x (1) x (1) x(1)
boetta luminosa x (1) x (1) x (1) x (1)
boetta fumogena x (3) x (2) x (2) x (2) x (1)
bussola e tabelle di deviazione (a) x x x
orologio x x
barometro x x
binocolo x x
carte nautiche della zona in cui si effettua la navigazione
effettua la navigazione x x
strumenti da carteggio x x
fuochi a mano a luce rossa x (4) x (3) x (2) x (2) x (2)
razzi a paracadute a luce rossa x (4) x (3) x (2) x (2)
cassetta di pronto soccorso (b) x x
fanali regolamentari (c) x x x x x
apparecchi di segnalazione sonora
(d) ]]]+]++ + + x x x x x
strumento di radioposizionamento
(LORAN , GPS) (e) x x
apparato VHF x x x
riflettore radar x x
E.P.I.R.B (Emergency Position Indicanting Radio Beacon) x

B) Ulteriori dotazioni di sicurezza per le unità senza marcatura CE
Pompa o altro attrezzo di
esaurimento x x x x x x
Mezzi antincendio : come indicato nella Tabella estintori x x x x x x

Note : (a) le tabelle di deviazione sono obbligatorie solo per le imbarcazioni da diporto.
(b) secondo la tabella D allegata al Decreto del Ministero della Sanità n. 279 del 28 maggio 1988.
c) nel caso di navigazione diurna fino a dodici miglia dalla costa i fanali regolamentari possono essere sostituiti con una torcia di sicurezza a luce bianca .
d) per le unità aventi una lunghezza superiore a metri 12 è obbligatorio anche il fischio e la campana. ((la campana può essere sostituita da un dispositivo sonoro portatile).

Tabella degli estintori

A) natanti da diporto - 1 estintore
Potenza totale installata P (KW) Capacità estinguente portatile
P  18.4
18,4  P  147
P  147 13 B
21 B
34 B
B) Imbarcazioni da diporto
Potenza totale installata Numero e capacità estinguente degli estintori
P (KW) In plancia o posto guida In prossimità dell'apparato motore (1) In ciascuno degli altri locali o gruppi di locali adiacenti
P  18.4
18.4  P  74
74  P  147
147  P  294
294  P  368
P  368
1 da 13 B
1 da 21 B
2 da 13 B
1 da 21 B e 1 da 13 B
1 da 34 B e 1 da 21 B
2 da 34 B
1 da 13 B
Note:
Nelle tabelle, il numero che precede la lettera B indica la capacità estinguente dell'estintore. Ad un numero più alto, corrisponde una maggiore capacità estinguente; la capacità indicata nelle tabelle è la minima richiesta.
La lettera B indica invece la designazione della classe di fuoco che l'estintore è idoneo a spegnere.
Sulle unità da diporto possono essere sistemati anche estintori appartenenti alle classi di fuoco A o C purché omologati anche per classe B.
La verifica periodica degli estintori non è richiesta. Il controllo consiste nell'accertamento del buon stato di conservazione e l'indicatore di pressione, quando esiste, deve essere nella posizione di carico (zona verde).
BANDIERA
La bandiera è obbligatoria solo per le unità iscritte e non per i natanti.

CONDOTTA DI NATANTI
Per la condotta di natanti, a seconda del tipo, sono richiesti i seguenti requisiti di età :
a) anni 14 per i natanti a vela con superficie velica superiore a 4 mq. ed a remi che navigano oltre un miglio dalla costa.
b) anni 16 per i natanti a motore ed a vela con motore ausiliario;
d) anni 18 (con patente nautica) per i natanti a motore con potenza superiore a 40,8 CV (30 KW).

LA PATENTE NAUTICA
Per ottenere la patente nautica per il comando delle imbarcazioni da diporto è necessario aver compiuto i 18 anni. Per conseguire la patente per il comando di navi da diporto è necessario possedere l'abilitazione per il comando di imbarcazioni da diporto da almeno un triennio
La patente nautica è obbligatoria
1. Per i natanti : a motore, a vela con motore ausiliario e per motovelieri quando la potenza del motore installato a bordo é superiore a 40,8 CV (pari a 30 Kw - 1kw= 1,36) o abbiano una cilindrata:
a) superiore a 750 cc. se a carburazione a 2 tempi;
b) superiore a 1000 cc. se a carburazione a 4 tempi f.bo se a iniezione diretta;
c) superiore a 1300 cc. se a carburazione a 4 tempi e.b;
d) superiore a 2000 cc. se diesel.
2. Per le imbarcazioni a motore, a vela con motore ausiliario e motovelieri, aventi caratteristiche e potenza superiori a quelle indicate al precedente punto 1, nonchè quando la navigazione si svolge a distanza superiore alle 6 miglia dalla costa.

Le patenti a vela con m.a. abilitano al comando delle unità da diporto a vela e a motore per la navigazione entro 12 miglia dalla costa e senza alcun limite. Quelle con limitazione, abilitano alla condotta delle sole unità a motore per gli stessi limiti di navigazione
Le patenti hanno una validità di 10 anni dalla data di rilascio. Il periodo è ridotto a 5 anni per coloro che al momento del rilascio o del rinnovo abbiano superato il sessantesimo anno di età.
Nota: L'assunzione del comando di un'unità da diporto con la patente scaduta è sanzionata dalla legge.

 


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